ORDINANZA N. 15 – Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture.

Data:
15 Luglio 2014

fuoco  ORDINANZA N.   25

   OGGETTO: Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture.

I L   S I N D A C O

   PREMESSO CHE:

  •    Ai sensi dell’art. 15 della Legge 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D.Lgs. 112/1998 comprende “la lotta agli incendi boschivi” nelle Attività di Proezione Civile;

  • L’art. 184 del D.Lgs.152/2006 classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art.2135 c.c.;

[… CONTINUA A LEGGERE]

  • Il nuovo art. 185 del D.Lgs.152/2006, come modificato dall’art.13 del D.Lgs. n.205 del 3 dicembre 2010, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b, paglia, sfalci e potatura, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;
  • L’interpretazione restrittiva del nuovo art.185 del T.U.A., che trova pacifica condivisione in giurisprudenza, fa ritenere però, che la combustione dei residui vegetali agricoli e la conseguente distribuzione delle ceneri sul terreno non rientri nella deroga prevista all’art. 13, comma f del D. Lgs. 205/2010 e non può essere considerata attività agricola lecita;
  • Secondo la disposizione dell’art.185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt.256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006;
  • Il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente al bruciamento dei residui vegetali, con il decreto legge n.91/2014, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.legs.152/2006, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinchè i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;
  • La nuova disposizione, di cui all’art.14, comma 8, lett.b del D.L.91/2014, che inserisce nell’art.256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6, stabilisce che le disposizioni previste dagli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006 “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materia è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;DATO ATTO che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinamento degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d’acqua provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull’assetto idrogeologico del territorio;RILEVATA l’esistenza di una concreta situazione di rischio per l’incolumità pubblica e privata a causa dell’andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradalli e sui terreni incolti;CONTEMPLATA la necessità di consentire, quanto possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell’uso-consuetudine locale al bruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

    RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del c.6 dell’art.256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014;

    VISTA la Legge 21-11-2000, n.353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l’art.3, comma 3, lett. c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi e rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;

    CONSIDERATO CHE:

  • Nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e oliveti, a carattere familiare, ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;VISTO l’art. 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. di cui D. Lgs 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;VISTI:
  • L’articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n.2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
  • Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale;
  • La direttiva europea 2000/29/CE;

    VISTO l’art.14 del c. 8 del D.L. 24/06/2014 n.91, in G.U.R.I. del 24-06-2014 che ha aggiunto il comma 6 bis all’art. 256 bis (Combustione illecita di rifiuti) del D.lvo 152/2006 e s.m.i.

     

    O R D I N A

    Che su tutto il territorio comunale è consentita in loco la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura, secondo le disposizioni seguenti:

    1. La combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle ore 5,00 alle ore 9,00;

    2. durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonarla zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

    3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono avere una dimensione maggiore di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E’ vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

    4. possono essere destinati alla combustione all’aperto massimo 3 metri steri (lo stero è l’unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuota per pieno)al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L’operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;

    5. la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;

    6. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

    7. è consentito l’accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto la  triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;

    8. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorchè sia necessaria l’effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

     9. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 luglio al 15 settembre;

    10. il personale addetto dovrà avere a disposizione almeno un punto d’acqua, individualmente una pala, una zappa e un flabello e dovranno essere almeno n.3 persone.

     

    A V V E R T E

    Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate:

  • Penalmente, qualora si genera un incendio (Artt. 423, 423 bis e 449 C.P.);
  • Amministrativamente:

    1) – con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis D.L.vo 267/2000);

    2) –  con la sanzione da € 52,00 a € 258,00 (art.40 L.R.16/1996);

    3) – con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 (art.59 e art.17 bis, com.1 T.U.L.P.S)

    Da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n.689, per le violazioni alla presente Ordinanza.

    D I S P O N E

    La trasmissione di copia del presente provvedimento al Corpo Forestale di Tortorici, al Comando Stazione Carabinieri di Castell’Umberto, alla Polizia Municipale sede ed Area Tecnica sede.

     Della presente verrà data diffusione a tutta la cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio e sito web del Comune, manifesti murali, distribuzione di copia agli esercizi pubblici, commerciali, sodalizi e organizzazioni sindacali.

    I N F O R M A

    Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR di Catania entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi (120) giorni.

            Dalla residenza municipale, lì 15-07-2014

                                                                                               IL SINDACO

                                                                       (Dott.Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA)

Ultimo aggiornamento

15 Luglio 2014, 12:27