ORDINANZA N. 05 del 04/02/2021
Data:
4 Febbraio 2021

Oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 e divieti di assembramento.
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i decreti-legge recanti «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»; : 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35; 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74; 30 luglio 2020, n.83; 7 ottobre 2020, n.125; 9 novembre 2020 n.149; 30 novembre 2020 n.157; 2 dicembre 2020 n.158; 18 dicembre 2020, n.172; 5 gennaio 2021, n.1; 14 gennaio 2021 n.2;
Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana concernenti ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le precedenti ordinanze Sindacali concernenti l’applicazione di misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale.
Considerato l’alto tasso di contagiosità registrato sul comprensorio dei Nebrodi, nonché il posizionamento della Regione Sicilia in “Zona Arancione” e del limitrofo Comune di Tortorici in “Zona Rossa”.
In ottemperanza ai Provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana ed al fine di una incisiva azione di prevenzione, in riferimento alla precedente ordinanza sindacale n.11 del 10/03/2020 con la quale si disponeva il divieto di allestire camere ardenti nelle civili abitazioni, con la presente .
SI RIBADISCE
Il divieto di effettuare camere ardenti presso le abitazioni private e, quindi la disponibilità della Chiesetta del Cimitero, garantendo l’accesso al cimitero comunale attraverso un servizio della Forza Pubblica fino ad un massimo di 15 persone, all’interno della chiesetta e dello spazio antistante appositamente delimitato, fluttuanti con un meccanismo di filtro all’ingresso dell’area che garantisca la dinamicità delle presenze consentite (15 unità), con esclusione da tale limite degli operatori delle Agenzie Funebri e dei parenti in primo grado dei defunti.
E’ altresì consentita la camera ardente in luoghi dove viene svolta la funzione funebre religiosa, ferme restando le limitazioni imposte dalle vigenti norme e dai protocolli sottoscritti dal Governo con gli Enti Religiosi sul distanziamento sociale ed il divieto di assembramento. In tale circostanza, la responsabilità del rispetto delle norme compete all’Ente ecclesiastico.
SI DISPONE
La trasmissione della presente alle locali Forze dell’Ordine ed all’ufficio di Polizia Municipale .
La pubblicazione all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi e nel sito web istituzionale del Comune.
Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.
IL SINDACO
Dott. Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA
Ultimo aggiornamento
21 Marzo 2021, 14:11