CAMPAGNA ANTINCENDIO 2019

Data:
18 Giugno 2019

CAMPAGNA ANTINCENDIO 2019, RESTA VIGENTE LA SEGUENTE ORDINANZA N. 24/2018 

 

ORDINANZA N. 24 DEL 04/07/2018

OGGETTO: Decreto legislativo n. 1/2018 – Campagna antincendio 2018.

I L  S I N D A C O

Viste le precedenti Ordinanze n.25 del 15 luglio 2014 e n.21 del 12/05/2015 con le quali sono state impartite disposizioni relativamente ai fuochi controllati in agricoltura, per evitare il pericolo di incendi boschivi;
Preso atto che con Decreto Legge n.91 del 24-06-2014 convertito con Legge 11 agosto 2014, n.116 sono state introdotte novità in materia di accensione fuochi controllati in agricoltura;
Visto il Decreto 30 settembre 2014 con il quale sono state impartite ulteriori disposizioni per l’accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi;
Visto il decreto leg.vo n.1/2018 concernente il Codice della protezione civile
Viste le vigenti disposizioni in materia;
Vista la nota prot. n. 2018 della Prefettura di Messina Area protezione Civile, difesa civile e coordinamento soccorso pubblico con la quale sono stati forniti indirizzi operativi per la campagna antincendio 2018;
Preso atto che rientra nelle competenze del Sindaco, in qualità di “Autorità Territoriale” di protezione civile, l’adozione di iniziative volte a prevenire il fenomeno degli incendi finalizzate a:
– obbligare i proprietari dei fondi incolti ad attuare interventi di pulizia dei terreni, specie di quelli adiacenti le reti viarie di trasporto;
– vietare l’accensione di fuochi o braci per eliminare residui vegetali durante il periodo di massimo rischio incendi individuato dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina nell’arco temporale compreso tra l’1 giugno e il 30 settembre 2018;

O R D I N A
1. ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. in particolare gli stessi proprietari, entro il 15 luglio p.v. dovranno provvedere al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze
• non inferiore a ml.10,00 nei terreni pianeggianti;
• pari a ml.20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
• pari a ml.50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.
Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo dei metro stero per i processi di naturale biodegradabilità. I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali in misura superiori a 3 metri steri per ettaro non possono essere assolutamente bruciati sul campo, in quanto a norma di legge, configurano il reato di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionato penalmente all’art. 256 comma 1 del decreto legislativo 152/06. Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologia) è consentito distruggerle,
all’interno della proprietà, previa autorizzazione del distaccamento forestale competente, nelle prime ore della giornata e, comunque, non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10,00 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco.
A conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superfici interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che in caso di eventuale incendio il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall’1 giugno al 30 settembre;
4. dall’1 maggio al 31 maggio e dall’1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
• la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
• dall’accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
• possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
• è comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

AVVERTE
Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all’art.10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:
1. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d’uso;
2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/0 strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.
I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all’art. 10 della legge n. 353/2000.

SANZIONI PER I TRASGRESSORI AI DIVIETI

1. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
2. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00;
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall’art. 20, comma 1, lett.c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

CONDANNE PENALI

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l’incendio sia il proprietario e l’eventuale conduttore del soprassuolo.

ESECUZIONE DEI LAVORI IN DANNO

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell’obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
(Dott.Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA)

Ultimo aggiornamento

18 Giugno 2019, 09:50